Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Delibera di Giunta n.105 valutazione pap
Delibera di Giunta n.70
CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE N.43
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI
Certificazione pagamento debiti [?] 1388 Kb Codice di comportamento dei dipendenti comunali.pdf [?] 524 Kb Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.pdf [?] 1751 Kb Codice disciplinare del personale non dirigenziale.pdf NOUVO CODICE DISCIPLINARE COORDINATO CON CCNL 21.05.2018 [?] 5276 Kb Determinazione valore venale aree fabbricabili ai fini IMU [?] 3199 Kb ATTI TRIBUTI 2020 Delibera »