Pagamenti
1. Le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale, l’effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attivit? di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. A tal fine sono tenute:
a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste? di pagamento i codici identificativi dell’utenza bancaria sulla quale? i privati possono effettuare i pagamentimediante bonifico;
b) a specificare i dati e i codici?da? indicare?obbligatoriamente nella causale di versamento.