CENTRALE UNICA DI COMMITENZA
Accordo Consortile per la costituzione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza
(Art. 33 del Decreto legislativo 12/04/2006 n. 163)
L’anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di gennaio, tra i Comuni di:
a) il “COMUNE DI CASTROCIELO“, codice fiscale: 81002090603, rappresentato dal Sindaco domiciliato per la sua carica presso la Casa Comunale, ubicata in Via Roma, n. 44;
b) il “COMUNE DI COLFELICE“, codice fiscale: 90004040607, rappresentato dal Sindaco, Prof. Bernardo Donfrancesco, nato a Colfelice (FR) il 12.09.1939 e domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, ubicata in Viale della Repubblica s n.c.;
– Premesso che: per effetto dell’ art. 33 del decreto legislativo 12/04/2006 n.163 recante “Codice dei contatti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, i Comuni fino a 5.000 abitanti affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione d lavori, servizi e forniture:
- nell’ ambito delle unioni dei Comuni, ove esistenti;
- ovvero, costituendo un apposito accordo consortile tra almeno due Comuni, avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa gli acquisti possono essere effettuati attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento ed il mercato elettronico;
– la disposizione normativa ha carattere obbligatorio e deve essere applicata come procedura?ordinaria, a partire dal 1? Aprile 2013, non prevedendo deroghe per importi e 0 tipologia, giusta delibera della Corte dei Conti n. 271/2012/SRCPIE/PAR;
– in caso di inadempienza, gli acquisti e gli appalti effettuati direttamente dai singoli Comuni sono illegittimi;
– la disciplina degli appalti pubblici, per la sua trasversalitit?, aderisce a tutte le funzioni amministrative fondamentali cos? come determinate dall’art. 19 comma 1 dell Legge 135/2012, da esercitarsi obbligatoriamente in forma associata;
– a seguito di incontri preliminari ? emersa la volont? dei Sindaci dei Comuni di Castrocielo e Colfelice, rientranti nella stesso ambito territoriale, di mettere in comune le professionalit? dei propri Uffici, allo scopo di creare una struttura che, valorizzando le risorse interne, conformemente a quanto previsto dalla legge, possa svolgere le attivit? di centrale unica di committenza di cui alla sopra citata normativa, anche al fine di ridurre i?costi della struttura amministrativa comunale;
i predetti Comuni:
- Castrocielo, con 3.980 abitanti, con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 15.06.2013;
- Colfelice, con 1.934 abitanti, con delibera del Consiglio Com nale n. 14 del 06.06.2013;
tutte esecutive o rese tali, con una popolazione complessiva di n. 5914 abitanti, risultano soddisfare la prescrizione di cui al DL 06/12/2011 n.201 convertito nella Legge 22/12/2011 n.214 ed hanno stabilito di costituire la Centrale unica di Committenza con le modalit? dell’accordo consortile regolata da convenzione di cui all’art. 30 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, per il cui effetto, i Sindaci dei predetti Enti, autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto.
Tutto cia premesso, con il presente atto:
SI CONVlENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 (Premessa)
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo consortile.
Art. 2 (Oggetto e finalit?)
1. E’ istituita la Centrale unica di Committenza tra i Comuni di:
- Castrocielo (FR);
- Colfelice (FR);
in attuazione della disciplina dettata dall’art 33, comma 3 bis, del Dicreto Legislativo 12/04/2006 n. 16
2. Le presenti modalit? operative disciplinano il funzionamento della Centrale di Committenza per gli Enti aderenti per le procedure di gara di appalti di lavori, servizi e forniture, di qualsiasi importo e tipologia, ai sensi dell’art 33 comrni 1-3-bis del decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 per il che la presente convenzione persegue le seguenti finalit?.
a) ottimizzare l’impiego delle professionalit? e delle risorse umane gi? presenti negli enti aderenti
b) ottimizzare il sistema degli acquisti di lavori, beni e servizi, promuovendo l’indizione di procedure di affidamento uniche;
La Centrale di Committenza ? incaricata di svolgere tutte le attivit? connesse ai procedimenti dievidenza pubblica ovvero negoziati per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture. Rientrano nella competenza della centrale di committenza, ai sensi dell’art. 33, comma bis, del decreto legislativo 12/04/2006 n. 163, anche le acquisizioni in economia mediante procedura di cottimo fiduciario, mentre sono escluse, giusta delibera della Corte dei Conti n.271/2012/SRCPIE/PAR, le acqisizioni in economia mediante amministtazione diretta e le ipotesi eccezionali di affidamento diretto consentite dalla legge, quali:
- quelle previste all’art.125, comma 8 e comma 11 del codice dei contratti che, rispettivamente, per lavori, ovvero servizi 0 forniture, inferiori a quarantamila euro, consentono l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
- quelle previste dall’art.176 del DPR n. 2017/2010 ner interventi di somma urgenza;
- i contratti stinulati tramite centrali di committenza statali 0 regionali (consip. etc.);
Nell’ espletamento delle sue funzioni, la Centrale di Committenza opera nel rispetto dei principi di economicit?, di efficacia, di pubblicitit? e di trasparenza, di libera Concorrenza e di non discriminazione e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Art. 3 (Ufficio consortile – Centrale Unica di Committenza)
1. La Centrale Unica di Committenza dei Comuni innanzi elencati avr?:
a) sede legale, presso il Comune di Castrocielo, capofila;
b) sede operativa, presso il Comune per il quale si sta espletando l’appalto;
2. I Comuni suddetti, in ragione della presente convenzione, stabiliscono di svolgere in modo coordinato e in forma associata le attivit? di?acquisizione di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12/04/2006 n.163.
3. I Comuni stabiliscono che le funzioni di cui all’art. 1, gestite in forma associata, siano esercitate dall ‘Ufficio consortile – Centrale Unica di Committenza ed autorizzano?la partecipazione al predetto Ufficio Consortile di propri dipendenti tecnici come di seguito specificato:
Comune di??????????????????????????????? Dipendenti?????????????????????????? Ruolo
Castrocielo?????????????????????? Responsabili???????????????????? Servizi
Colfelice??????????????????????????? Responsabili???????????????????? Servizi
4. II personale sopra individuato svolger? i propri compiti in nome e per cont0 di tutti Comuni aderenti.
5. Eventuali successive modifiche della composizione dell’Ufficio Consortile vengono disposte con delibera di Giunta Comunale degli Enti aderenti.
6. II Responsabile dell’Ufficio Consortile, che deve essere un dipendente di ruolo o non di ruolo in possesso della Cat. “D” di uno degli Enti aderenti, ? individuato con atto sottoscritto dai Sindaci dei Comuni aderenti e resta in carica per un anno, tacitamente prorogabile per un analogo periodo salvo diversa manifestazione di volont?.
7. II Responsabile dell’Ufficio Consortile ha facolt? di impegnare gli Enti verso l’esterno mediante la sottoscrizione degli atti di competenza afferenti alle materie oggetto della presente convenzione. A tal fine assume la responsabilitit? finale del procedimento di affidamento.
Art. 4 (Criteri di devoluzione e delle procedure di appalto.
1. Le attivit? e i compiti trasferiti alla Centrale di Committenza sono stabiliti dal singolo Ente in sede di adozione della determina a contrarre, sulla base delle proprie esigenze e indirizzi strategici.
2. L’affidamento alla Centrale di Committenza delle procedure dei contratti pubblici ha luogo mediante trasmissione della determina a contrarre che contiene fra l’altro:
a) la nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
b) l’individuazione del piano e/o programma da cui risulta l’opera da affidare e la relativa copertura finanziaria;
c) l’indicazione dei tempi entro cui la procedura deve essere eseguita, anche in relazione a comprovate esigenze di speditezza derivanti dalla fruizione di finanziamenti;
d) il sistema di individuazione dei soggetti offerenti;
e) i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
f) l’individuazione, nel caso del criterio dell’offerta economicamente pi? vantaggiosa, dei criteri di valutazione ripartiti in sub criteri, con i relativi punteggi;
g) l’ampiezza della funzione richiesta alla Centrale di Committenza, che pu? spaziare dalla semplice gestione operativa della gara, sulla base degli atti predisposti dall’ente aderente e delle decisioni del seggio di gara, alla completa gestione amministrativa ed operativa del sub-procedimento di gara, mediante espresso mandato alla Centrale di Committenza ad assumere ogni atto, provvedimento e decisione necessaria;
h) gli allegati relativi al quadro economico, ai documenti utili all’appalto, al capitolato speciale d’appalto, al P.S.C. (piano Sicurezza e di coordinamento) 0 al D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), allo schema di contratto ed al regolamento dei contratti pubblici dell’ ente aderente;
3. La Centrale di Committenza:
– predispone tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione, secondo esigenze, modalitit? e tempistica, rappresentate dagli Enti aderenti, nella determina a contattare:
– Nell’ espletamento delle sue funzioni, opera nel rispetto dei principi efficacia, di pubblicitit? e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
4. Dopo I’avvenuta aggiudicazione definitiva, con la conseguente notifica ex art. 79 del Codice degli appalti, la Centrale di Committenza consegna all’Ente aderente tutti gli atti relativi alla espletata procedura di gara.
5. Compete in ogni caso agli Enti aderenti:
a) la nomina del RUP;
b) la redazione e l’approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto;
c) adottare gli atti necessari alla Centrale di Committenza per lo svolgimento delle attribuzioni richieste;
d) trasmettere il Codice Unico di Progetto (CUP);
e) l’acquisizione del codice identificativo di gara (CIG);
f) l’adozione della determina a contrarre;
g) la pubblicazione del bando di gara ed atti connessi all’Albo Pretorio on-line dell’Ente;
h) procedere al versamento, a proprie spese, del contributo per l’Autorit? di?vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
i) disporre l’aggiudicazione definitiva, dandone notizia alla Centrale di Committenza per le comunicazioni alle ditte partecipanti e per la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione;
j) l’approvazione dello schema di contratto e la conseguente stipula;
k) ogni altro atto 0 adempimento inerente l’esecuzione dell’opera e fino alla sua definizione.
Art. 5 (Risorse finanziarie)
1. L’adesione alla Centrale di Committenza comporta il conseguimento di risparmi derivanti principalmente dalla razionalizzazione e ottimizzazione del personale e dei procedimenti;
2. Le somme necessarie al funzionamento della Centrale di Committenza (cancelleria, materiale di consumo, consumi elettrici, ecc.) da assegnare in relazione a ciascuna rocedura di gara sono poste a carico direttamente delle imprese aggiudicatarie nella misura che segue:
- 0,15% del valore del contratto, al netto di IVA, per appalti di importo minore o uguale ad euro 200.000,00;
- 0,20% del valore del contralto, al netto di IVA, per appalti di importo maggiore di euro 200.000,00?con il limite di euro 500,00;
Le somme, da utilizzarsi esclusivamente per il funzionamento della Centrale saranno versate in apposito c/c e appostate in bilancio dell’Ente Capofila.
3. Le spese altres? sostenute per dare pubblicit? legale alle procedure sono poste a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 34 comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 0, in caso di gara deserta e/o annullata, a carico dell’Ente che ha proposto l’appalto.
Art. 6 (Entrata in vigore e durata)
1. L’accordo avr? la durata di anni 1 (uno) dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e si intender? tacitamente rinnovato per uguali periodi; potr? essere sciolto in qualunque momento:
a) per coincidente volont? dei Comuni convenzionati, da esprimersi con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali; in tal caso gli Enti stabiliranno la data di cessazione degli effetti della presente convenzione;
b) per iniziativa di uno di essi mediante apposita deliberazione consiliare; i tal caso lo scioglimento decorrer? dal 1? giorno del secondo mese successivo all’avvenuta trasmissione della deliberazione consiliare alla Centrale di Committenza ed ai Sindaci degli altri Comuni.
Art. 7 (Adesione di a1tri Enti)
1. Eventuali richieste di adesioni alla presente convenzione, saranno valutate Conferenza dei Sindaci e, in caso positivo, Ie nuove adesioni saranno recepite dai rispettivi Consigli Comunali.
Art. 8 (Modifiche della convenzione)
1. Eventuali modifiche sostanziali alla Convenzione potranno essere apportate in qualsiasi momento con delibere consiliari di tutti i Comuni aderenti, tranne che per aspetti di dettaglio per i quali potranno eventualmente esprimersi anche le rispettive Giunte Comunali.
2. Con deliberazione della Giunta Comunale di tutti gli Enti aderenti potranno essere?altres? apportate le modifiche atte a recepire eventuali modifiche e/o aggiornamenti del quadro normativo.
Art. 9 (Forme di consultazione e vigilanza)
1. Per consultazioni, verifiche e controllo della gestione del servizio i Sindaci provvederanno con incontri aventi periodicit? quadrimestrale, oltre che ogni qualvolta una delle parti ne ravvisi la necessit?.
RESPONSABILE: DR.SSA? DANIELA CIMILLO
GARE
https://old.comune.castrocielo.fr.it/?amm-trasparente=bandi-di-gara-e-contratti
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